Ultima modifica: 30 April 2017
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Interventi didattici integrativi

Attività di recupero durante l’anno scolastico

Le attività di recupero poste in essere dall’Istituto sono essenzialmente di due tipi.

Sportello metodologico

L’attività si svolge di norma nelle ore pomeridiane, per un numero limitato di ore e per un numero ristretto di alunni della medesima classe; può essere promossa in qualsiasi periodo dell’anno scolastico. Al termine dell’attività il docente incaricato stende relazione al Consiglio di classe al fine di verifica dei risultati e di eventuale programmazione di nuovi interventi (art. 2, comma 11, OM 92/07).

Corsi di recupero

L’attività si svolge nelle ore pomeridiane per un numero di 8/10 ore e per un numero ristretto di alunni provenienti dalla stessa classe o da classi diverse. I Corsi di recupero, normalmente, sono tenuti al termine dello scrutinio intermedio a cura di docenti nominati dal Dirigente scolastico in base ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti (art. 2, comma 8, OM 92/07); possono essere svolti, come gli Sportelli metodologici, anche durante l’anno scolastico.

Il Consiglio di classe, su indicazione del Collegio dei docenti, delibera i corsi di recupero nell’ambito della medesima classe di norma fino ad un massimo di tre da svolgersi di norma, entro la fine del mese di marzo, con il seguente ordine di priorità:

  1. discipline dell’area di specializzazione
  2. area linguistica
  3. area logico-matematico-scientifica
  4. area motorio-musicale-artistica

Analogamente, il Collegio dei docenti delibera i corsi di recupero per gruppi di studenti provenienti da classi parallele o da classi diverse (anch’essi, di norma, fino ad un massimo di tre) da svolgersi entro la fine del mese di marzo, con il medesimo ordine di priorità.

Al termine del percorso programmato per il recupero delle insufficienze il Consiglio di classe procederà alla verifica dei risultati ottenuti e ne certifica l’eventuale recupero (art. 3, comma 1, OM 92/07), in base ai giudizi espressi dai docenti che hanno tenuto i corsi.

Interventi successivi allo scrutinio finale

Accertamento delle insufficienze e “sospensione del giudizio”

L‘accertamento delle insufficienze di ogni singolo studente avviene nel corso dello scrutinio di fine anno scolastico, al termine del quale viene “sospeso il giudizio finale” e ne viene data comunicazione scritta alla famiglia con esplicitate le carenze rilevate, gli obiettivi dell’azione di recupero, le modalità per il recupero e la/e tipologia/e della/e prova/e di verifica.

Corsi di recupero estivi

Verificate le lacune disciplinari, l’Istituto organizza i corsi di recupero per gli studenti con insufficienze in due periodi prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo e con il seguente ordine di priorità:

  1. discipline dell’area di specializzazione
  2. area linguistica
  3. area logico-matematico-scientifica
  4. area motorio-musicale-artistica

Ogni corso avrà una durata, di norma, almeno di 10 ore (art. 2, comma 9, OM 92/07).

Modalità di attuazione

L’Istituto organizzerà le attività tenendo conto dei seguenti criteri, al fine di garantire ad ogni studente di seguire tutti i corsi necessari:

  • ogni lezione di un singolo corso non supererà di norma le 2 ore per giornata
  • il corso si svolgerà utilizzando lo spazio di una intera giornata (lezione mattiniera o pomeridiana), ma con priorità per lo svolgimento al mattino
  • non si sovrapporranno corsi di diverse discipline destinati agli stessi studenti

Per lo svolgimento dei corsi di recupero, l’Istituto potrà avvalersi anche di docenti esterni (art. 3 DM 80/07).

I corsi di recupero potranno essere affiancati dallo “Studio individuale” come da Delibera del Consiglio di classe, in particolar modo dove gli allievi presentino insufficienze non gravi.

Prova di verifica

Al termine di ogni corso, il docente della classe svolgerà una prova volta ad accertare le carenze colmate.

Il Consiglio di classe mantiene la responsabilità didattica nel verificare gli esiti del corso di recupero ai fini del saldo del debito formativo (art. 3 DM 80/07). Pertanto, al termine del corso stesso, il docente che lo ha seguito svolgerà dettagliata relazione al Consiglio di classe. Questo, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporterà l’ammissione dell’alunno alla classe successiva (art. 6 DM 80/2007).

Gli scrutini differiti si svolgono entro i primi giorni di settembre, e sono tenuti dal Consiglio di classe dell’a.s. che aveva deliberato la sospensione del giudizio per lo studente interessato.

Diritto/dovere alla frequenza dei corsi per il recupero delle insufficienze

Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi di recupero organizzati dalla scuola, sia nel corso dell’a.s., sia se realizzati al termine dell’a.s. (periodo fine giugno e fine agosto).

Qualora i genitori, o coloro che ne esercitano la potestà, non ritengano di avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dall’Istituto, devono comunicarlo alla scuola stessa per iscritto, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui ai punti precedenti (art. 2 DM 80/07).




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